(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del
                           5 gennaio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 «Ordinamento
                della professione di maestro di sci»

    1.  Il  comma  1  dell'Art. 2 della legge regionale n. 50/1992 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  E'  maestro  di  sci chi insegna professionalmente, anche in
modo  non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi
di  persone,  le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle
piste  da  sci,  itinerari  sciistici, percorsi di sci fuori pista ed
escursioni  che non portino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche
e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.».
    2.  Dopo  il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 50/1992
e' inserito il seguente:
    «1-bis.  I  maestri  di  sci  autorizzati  all'insegnamento delle
tecniche sciistiche sono suddivisi nelle seguenti categorie:
      a) maestri di sci alpino;
      b) maestri di sci di fondo;
      c) maestri di snowboard.».
    3.  Dopo  il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 50/1992
e' inserito il seguente:
    «2-bis.  I  maestri  di  sci  possono insegnare esclusivamente le
tecniche sciistiche per le quali sono iscritti all'albo professionale
regionale di cui all'Art. 3. L'iscrizione all'albo professionale, per
coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, puo' riguardare
congiuntamente l'insegnamento delle differenti tecniche sciistiche.».
    4.  Dopo il comma 5 dell'Art. 19 della legge regionale n. 50/1992
e' inserito il seguente:
    «5-bis.  Il  collegio  regionale  maestri  di  sci ha facolta' di
abilitare  all'insegnamento  della disciplina dello snowboard, di cui
all'Art.  2,  comma 1-bis, i maestri di sci iscritti da almeno 2 anni
alla  data del 31 dicembre 2004, all'Albo professionale regionale del
Piemonte,  che  abbiano frequentato corsi di specializzazione in tale
disciplina organizzati dal collegio stesso».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 4 gennaio 2005
                              p. Ghigo
                      Il vice presidente Casoni